Assunzione operai giornalieri. Il sindaco di Vittoria risponde al consigliere Moscato

Il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, e l’assessore al Personale, Giovanni Randazzo, hanno risposto all’interrogazione presentata dal consigliere comunale di An, Giovanni Moscato, sull’assunzione degli operai giornalieri. “Con la delibera di giunta n.326 del 14/12/2006 – hanno chiarito il primo cittadino e l’assessore – è stata disposta l’assunzione di 9 operai, così distribuiti: 4 muratori (cat.B), 2 fontanieri (Cat.B), 1 fabbro (cat.A), 1 capo squadra armatore (cat.B), 1 armatore di fognatura (cat.B), per la durata di sei mesi, con decorrenza gennaio 2007. Con la delibera di giunta 324 del 14/12/2006 è stata disposta l’assunzione di 1 operaio affossatore (cat.A), per la durata di quattro mesi, con decorrenza gennaio 2007. Con la delibera di giunta 327 del 14/12/2006 è stata disposta l’assunzione di 1 imbianchino addetto alla segnaletica stradale (cat.A), per sei mesi, con decorrenza gennaio 2007. Con la delibera di giunta 17 del 23/01/2007 è stata disposta l’assunzione di 1 operaio cloratore (cat.A) per sei mesi, con decorrenza febbraio 2007. Con la delibera di giunta 61 del 29/01/2007 è stata disposta l’assunzione di 2 muratori (cat.B), per tre mesi. Con la delibera di giunta 94 del 20/02/2007 è stata disposta l’assunzione di 1 affossatore, per tre mesi, con decorrenza marzo 2007. Con la delibera di giunta 133 del 01/03/2007 è stata determinata la spesa complessiva occorrente per l’assunzione di 2 operai (1 imbianchino addetto alla segnaletica stradale, cat.A, e 1 operaio manutentore della segnaletica stradale, cat.A), da assumere per tre mesi. Con la delibera di giunta 259 del 12/04/2007 è stata disposta l’assunzione di 1 conduttore di apparato di disidratazione (cat.B), per quattro mesi, con decorrenza maggio 2007. Si precisa che, facendo ricorso alle graduatorie esistenti, aventi validità triennale, il numero degli operai assunti dal mese di dicembre 2006 ad oggi, è pari a 16 unità (con la precisazione che gli ultimi due citati nell’elenco saranno assunti con successivi atti) e che è stato applicato l’art. 49 comma 3 della L.R. 15/94. Pertanto, ad oggi è stata seguita la seguente procedura: il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro, qualora presenta domanda di disponibilità, ha diritto ad essere riassunto entro 12 mesi, purché tra un contratto e l’altro intercorra un intervallo di almeno 10 p 20 giorni, a seconda che il contratto originario abbia avuto una durata inferiore o pari a sei mesi, ovvero superiore a sei mesi”.

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