D’AURIA, BANCA D’ITALIA: OBBLIGHI E OPPORTUNITA’ PER I CONFIDI CANDIDATI AL 107

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato lo scorso 9 novembre 2007, cui seguirà a giorni un provvedimento Banca d’Italia, si chiude per i Confidi un percorso normativo iniziato nel lontano 2003 con il DL 30 settembre 2003 n. 269. I Confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro saranno tenuti a presentare richiesta di iscrizione in una sezione loro dedicata nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, trasformandosi così in intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Per gli altri Confidi l’iscrizione sarà su base volontaria. Si chiude un percorso normativo e si apre per i Confidi un nuovo approccio al mercato dove potranno agire da intermediario finanziario anche promuovendo attività finanziarie diverse dall’erogazione di garanzie per l’accesso delle PMI al credito. Soprattutto, il nuovo status, accompagnato da una revisione del "contratto di garanzia" attualmente proposto dai Confidi, consentirà un risparmio in termini di capitale regolamentare alle banche che utilizzeranno la garanzia dei Confidi. Nei giorni scorsi il dottor Claudio d’Auria, del Servizio Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia, è stato ospite di Confeserfidi.tv, per affrontare il tema delle sfide poste dalla nuova disciplina in materia di Consorzi fidi. Il decreto identifica una soglia unica per l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo Unico Bancario, la soglia di 75 milioni di euro, la più bassa tra le due soglie previste nella prima versione del dispositivo di legge, il che consentirà a un maggior numero Confidi l’opportunità dell’iscrizione. La gestione del periodo transitorio si protrarrà per dodici mesi, "un periodo congruo", secondo D’Auria, per i Confidi che dovranno adeguarsi ai parametri fissati da Bankitalia per candidarsi all’iscrizione nell’elenco speciale dei 107. "I Confidi dovranno modificare la loro modalità operativa per quel che riguarda il tipo di garanzia –ha spiegato D’Auria-, in quanto non sarà più sufficiente una garanzia sussidiaria, non più idonea a ridurre i rischi di credito delle banche finanziatrici, ma sarà necessaria una garanzia "a prima richiesta". Ciò vuol dire che nel momento in cui debitore va in default, per tutta una serie di eventi, ad es. i mancati pagamenti per 180 giorni, il Confidi dovrà adempiere alla propria obbligazione, e la garanzia del confidi potrà essere immediatamente escussa dalla banca. Il Confidi dovrà poi, insieme alla banca, per la parte residuale del credito, avviare le procedure esecutive nei confronti del debitore. Si tratta di una modifica operativa importante. Fino ad oggi, infatti, l’onere del recupero era interamente a carico della banca finanziatrice, ora sarà a carico di entrambi i soggetti, la banca e il confidi". Resta aperta la questione dell’adeguatezza patrimoniale. "E’ una sfida importante per i confidi –ha proseguito D’Auria- perché il decreto del Ministero ha sancito solo la soglia del volume dell’attività finanziaria, ma nulla ha detto del minimo patrimoniale, perché in realtà dal 9 luglio sono in vigore regole precise per la vigilanza prudenziale dei 107: a fronte dell’attività svolta dai confidi ci dovrà essere un patrimonio di vigilanza adeguato per fronteggiare i rischi, quelli di credito e quelli operativi. I confidi dovranno valutare se il loro patrimonio di vigilanza, costruito secondo le norme emanate nel luglio scorso, è adeguato rispetto ai rischi assunti. Se il requisito dell’adeguatezza è adempiuto, il confidi potrà essere iscritto, in caso contrario dovrà aumentare il proprio patrimonio o ridurre l’attività, o valutare l’opportunità di una aggregazione".

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