Sono state depositate nella Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, le motivazioni delle prime sentenze relative ai giudizi di appello contro i provvedimenti del Giudice di Pace di Vizzini aventi ad oggetto l’annullamento di diversi verbali di accertamento di eccessi di velocità, rilevati sulla s.s. 514 (Ragusa – Catania) dalla Polizia Municipale di Vizzini, mediante autovelox 104/C2. Mesi addietro erano stati letti in udienza soltanto i dispositivi. Le sentenze definiscono alcuni appelli proposti per il Comune di Vizzini, difeso dall’avv. Sebastiano Li Rosi e dall’avv. Nello Gandolfo, che hanno sostenuto e dimostrato la legittimità dell’operato dei vigili urbani di Vizzini, facendo riferimento in modo dettagliato alla normativa vigente in materia di autovelox, nonchè alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione sui misuratori di velocità. Il Giudice di secondo grado, nella persona del dott. Giuseppe Tigano, riformando le sentenze impugnate, ha confermato i verbali elevati dagli agenti e poi annullati dal Giudice di Pace di Vizzini. Tutti gli appelli proposti dall’avv. Sebastiano Li Rosi e dall’avv. Nello Gandolfo sono stati così accolti nel merito. Più precisamente, ha ritenuto che l’eccesso di velocità rientra tra quelle infrazioni per cui l’ordinamento prevede una deroga alla regola generale della contestazione immediata. Si tratta, infatti, di una violazione accertata con un apparecchio che consente la determinazione dell’illecito quando il veicolo è distante dal punto di controllo e non può essere fermato nei modi regolamentari. Basti pensare che occorrerebbe un inseguimento del trasgressore ad elevata velocità, con conseguente pericolo per gli automobilisti in transito. Comunque, è necessario che nel verbale, così come sono soliti fare gli agenti della Polizia Municipale di Vizzini, si indichi il motivo della mancata contestazione immediata, nonchè gli estremi del decreto prefettizio che individua i tratti di strada in cui è possibile effettuare i controlli. Inoltre, il Giudice ha ritenuto che l’ordinamento non preveda alcun obbligo di sottoporre a periodica taratura gli autovelox, che, invece, devono soltanto essere omologati. L’omologazione riguarda il prototipo che la ditta produttrice dell’autovelox deve presentare al ministero competente per ottenere l’autorizzazione alla sua commercializzazione. Occorre dire che quanto ritenuto dal giudice di merito corrisponde all’indirizzo che la Corte di Cassazione ha recentemente espresso. Di sicuro poco piacevole è la conseguenza derivante agli automobilisti dalla decisione del giudice d’appello. Gli automobilisti dovranno pagare le sanzioni pecuniarie a suo tempo loro irrogate e poi annullate dal Giudice di Pace. Inoltre, se l’eccesso di velocità è superiore a 10 km/h, subiranno anche una decurtazione dei punti della patente.
LE MULTE RILEVATE CON L’AUTOVELOX SULLA SS. 514 RAGUSA-CATANIA SI DEVONO PAGARE. LO HA DECISO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- Maggio 19, 2008
- 8:33 pm
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