AMMINISTRATIVE A MODICA: IL REBUS DEL PREMIO DI MAGGIORANZA

Quello del “premio di maggioranza” sta divenendo un vero e proprio rebus. Il consiglio comunale, infatti, potrebbe definire la sua geografia con una tempistica piuttosto lenta. La legge (L.R. 15 settembre ’07) al comma 6: “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi”. Ma sul termine “voti validi” potrebbe scatenarsi una “guerra” a suon di ricorsi e carta bollata. Una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, la numero 514 del 2005, si esprime infatti in merito ad un caso, analogo a quello di Modica, venutosi a creare a Lentini, con una delle coalizioni in competizione che aveva raggiunto il 50% dei consensi. “Nel caso in cui una coalizione raggiunga il 50% – si legge nella sentenza del Cga palermitano – è necessario calcolare la percentuale di coalizione, non sui voti validi riferiti al consiglio comunale, quanto su quelli riferiti all’elezione del sindaco”. A Modica, i voti validi per il Sindaco sono stati 32.827, a fronte dei voti validi per il consiglio comunale che ammontano invece a 31.612. Qualora dunque chiunque tra i candidati che sarebbero penalizzati dalla mancata attribuzione del premio di maggioranza, facesse ricorso al Tar prima ed al Cga poi, questa sentenza rappresenterebbe un precedente che potrebbe comportare nuovi equilibri in seno al consiglio comunale. 

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