Il presidente del Tribunale di Modica, Giuseppe Tamburini, applica la legge emessa per una migliore organizzazione dei processi, soprattutto per trovare dei criteri di priorità che i giudici dovranno adottare nella formazione dei ruoli delle udienze penali collegiali e monocratiche. Un provvedimento che serve anche in risposta alle polemiche di questi giorni, scaturite, specificatamente, a causa di un lungo rinvio(novembre)per un processo nei confronti di un commercialista accusato di truffa ed appropriazione indebita. Tamburini si attiene alle prescrizioni dettate dal decreto legge 92 del 23 maggio 2008 che è stato convertito nella legge 125/08. Il presidente ha emesso una precisa disposizione per assicurare la rapida definizione dei processi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione(26 luglio 2008) per i quali è prevista la trattazione prioritaria. Per questo è stata conferita ai dirigenti dei singoli uffici giudiziari la possibilità di individuare i criteri e le modalità di rinvio degli altri processi secondo due linee guida: che si tratti di processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto e che la pena eventualmente da infliggere in concreto possa essere contenuta nei limiti previsti di 2 anni. Tutto ciò tiene conto anche delle vacanze esistenti nell’organico dei giudici del Palazzo di Giustizia di Piazzale Beniamino Scucces Muccio. “Il rinvio della trattazione dei processi – sottolinea il presidente nella sua disposizione – è, comunque, subordinato alla mancata opposizione dell’imputato e non potrà avere durata superiore ai 18 mesi, con sospensione dei termini di prescrizione del reato per tutta la durata del rinvio. Tale procedura non potrà essere attivata ove sia stato già dichiarato il dibattimento chiuso”. Sulla questione, il presidente Tamburini ha trovato condivisione del Procuratore della Repubblica, Domenico Platania, e del presidente dell’Ordine Forense, Giuseppe Nigro. Sono esclusi dal provvedimento i reati per i quali si ravvisa una particolare gravità offensiva, tenuto conto del concreto pregiudizio per una ritardata formazione della prova e per l’accertamento dei fatti ed il concreto interesse della persona offesa alla rapida definizione del giudizio. “La parte civile – conclude Tamburini – può trasferire l’azione in sede civile, con abbreviazione sino alla metà dei termini a comparire, mentre il giudice civile fisserà l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita”.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODICA APPLICA LA LEGGE PER MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PENALI
- Gennaio 16, 2009
- 9:46 pm
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