Per la Chiesa tra i doveri che scaturiscono dal matrimonio rientra quello della procreazione. Lo si legge nel canone 1084 del vigente Codice di Diritto Canonico: "L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio". Fin qui nulla di nuovo. Ma ora le nozze all’interno delle quali la coppia non concepisce figli e si limita ad avere solo rapporti protetti sono da considerare nulle anche per lo Stato. E questo anche se la scelta deriva dalla malattia di un coniuge che potrebbe mettere a rischio la salute della madre e del nascituro. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 814/2009. Dì la tua attraverso il sondaggio L’iter giudiziario I protagonisti della vicenda sono Elisabetta T. e Fabio N., una coppia che al momento delle nozze aveva concordato di avere rapporti sessuali protetti per il fatto che l’uomo era affetto dalla sindrome di Reiter, una grave malattia trasmissibile con i rapporti sessuali sia alla moglie sia all’eventuale feto. Siamo nel 1992. Sette anni dopo la loro unione giunge al capolinea e il matrimonio tra i due viene annullato dal Tribunale ecclesiastico del Lazio. Sentenza che viene ratificata dalla Sacra Rota nel 2003. Contro questa decisione, convalidata anche dalla Corte d’Appello di Roma nel febbraio 2005, Elisabetta T. fa ricorso in Cassazione sostenendo che l’annullamento delle nozze da parte dello Stato italiano si poneva in contrasto "con il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione", e chiedendo inoltre un assegno mensile di mantenimento di oltre 500 euro. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, dando vita ad accese polemiche e ribadendo che le nozze sono nulle anche per lo Stato. Amen
Solo rapporti protetti? Le nozze sono nulle. Anche per lo Stato “Non conta se tale pratica è finalizzata ad evitare il contagio”: è polemica su una recente sentenza della Corte di Cassazione
- Gennaio 21, 2009
- 9:58 pm
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