Anche il Tribunale di Modica ritiene che non c’è incompatibilità tra esercizio dell’attività forense e professione docente. E’ stato il giudice monocratico a rivedere un’ordinanza che in precedenza riteneva tale funzione, invece, illegittima. Il pronunciamento del Tribunale di Modica, quindi, è da ritenere di particolare rilevanza. Come si diceva, infatti, un altro giudice aveva ritenuto legittimo il divieto imposto dall’Amministrazione a patrocinare in cause in cui “è parte” una Pubblica Amministrazione(a quanto è dato sapere si trattava dell’unico precedente in tal senso). Il magistrato modicano, meglio rivalutata la situazione, in gergo giuridico “Melius re perpensa”, ha osservato che secondo Cassazione Sezioni Unite del 6 agosto 1990(n. 7951) “i docenti delle università e delle scuole pubbliche non possono essere considerati degli impiegati che esercitano un’attività che sia soggettivamente riferibile all’ente dal quale dipendono o sia comunque diretta a realizzare i fìni particolari dell’ente medesimo. Il rapporto d’impiego(e il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, e a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense” (C. Cost. 21 novembre 2006 n. 390). Con espresso richiamo alle pronunce dei giudici di merito in subiecta materia (Tribunale di Chieti, 31 marzo 2010; Tribunale di Lanciano 6 aprile del 2010, Tribunale di Foggia, 24 maggio 2010; 20 luglio 2010; Tribunale di Chieti 30 giugno 2010 n. 508), anche il Tribunale di Modica ha ritenuto che il divieto di cui all’art. 1 comma 56 bis non possa estendersi al personale docente, per il quale – in ossequio al principio di specialità – “rimangono fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578”.
Il Tribunale di Modica: “Non c’è incompatibilità tra esercizio dell’attività forense e professione docente”
- Gennaio 25, 2011
- 11:26 pm
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