In arrivo le cartelle per la Tarsu. Modica, ci sono irregolarità?

Sono in fase di notifica le cartelle per il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per il 2011. Sorgono immediatamente le prime polemiche e le prime contestazioni, soprattutto perché la gente non si attendeva in questo periodo l’invito di pagamento. E allora si dedica un po’ di tempo in più alla ricerca di “cavilli” che possano dare la possibilità di chiederne l’annullamento. E’ il caso di Salvatore Rizza il quale rileva alcune perplessità. “Secondo me – spiega – le cartelle andrebbero annullate in quanto in esse manca l’indicazione del responsabile del procedimento (risulterebbe l’ufficio e non il responsabile vero e proprio). L’importo pare essere stato applicato, da come si legge nella cartella, attraverso una delibera di Giunta del 9 marzo.2009. Mi chiedo: può una delibera di Giunta applicare oneri senza l’approvazione del Consiglio Comunale?”. Nei fatti l’Ufficio Tributi, di cui è responsabile Angelo Carpanzano, fa rilevare che si tratta di un invito “bonario” e non, allo stato, di un obbligo. L’indicazione del Rup(Responsabile Unico del Procedimento)sarà inserita nelle cartelle che saranno inviate a coloro che non avranno ancora pagato. Riguardo l’applicazione dell’importo, rispetto alle altre regioni, in Sicilia l’applicazione della tariffa è in capo al sindaco e non, dunque, al consiglio comunale. “Tra le varie accise – aggiunge Salvatore Rizza – risulta una tassazione del dieci per cento con la dicitura “ ex E.C.A.”: ma questo Ente non è stato soppresso , se non sbaglio, da oltre almeno vent’anni? A questo punto mi chiedo: non dovrebbero essere nulle le cartelle per vizio dell’atto”? L’addizionale ex Eca viene ancor’oggi applicata perché l’unica tassa riscuotibile per ruolo è la TARSU, anche se il ruolo oggi, non rappresenta più l’unico sistema di riscossione per la TARSU, giacchè i comuni possono legittimamente procedere, in alternativa a tale sistema, alla riscossione diretta.

Autorevole dottrina sostiene però che il venir meno dell’esclusività del ruolo per la TARSU, comporterebbe l’inapplicabilità dell’addizionale ex Eca, e conseguentemente la perdita di tale somma che, per effetto dell’articolo 3 comma 30 della legge 549/1995 è attribuita direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. Purtroppo l’addizionale viene ancor’oggi imposta e incassata nonostante la riscossione della TARSU non avvenga più per ruolo. Naturalmente la somma che il Comune incassa, non trova alcuna collocazione nel bilancio di previsione, al contrario di quanto avviene per il tributo provinciale.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email
Condividi su print
Stampa