Le polemiche sulle bollette Tarsu a Modica. Le precisazioni da Palazzo San Domenico

In ordine alla pretesa illegittimità delle bollette Tarsu anno 2011 a Modica, l’assessore al Bilancio, Santino Amoroso, e il dirigente del settore Tributi, Angelo Carpanzano,  precisano che è del tutto infondata la tesi che il Comune non possa richiedere il pagamento dell’addizionale ex Eca qualora riscuota la tassa rifiuti direttamente anziché a mezzo ruolo. L’addizionale, infatti, deve essere richiesta dall’amministrazione comunale anche nel caso in cui riscuota il tributo direttamente. In caso contrario, si verrebbe a creare una discriminazione rispetto ai contribuenti soggetti al pagamento della tassa riscossa mediante ruolo. In questo senso si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Un’interpretazione diversa, del tutto illogica, lederebbe l’autonomia tributaria degli enti locali e si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto i contribuenti di Comuni diversi pagherebbero o meno l’addizionale a seconda della scelta fatta dall’amministrazione sulle modalità di riscossione. Peraltro, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 52 del decreto legislativo 44611997 il ruolo costituiva l’unico strumento per la riscossione dei tributi locali. Solo a decorrere dal 10 gennaio 1998, al Comune è stata riconosciuta la facoltà di scelta tra la riscossione diretta delle entrate e quella a mezzo ruolo. Fino a questa data, il ruolo era l’unico mezzo per riscuotere la tassa rifiuti (articolo 72 del decreto legislativo 507/1993) e non solo l’addizionale ex Eca. Quindi, scegliendo uno strumento diverso dal ruolo al Comune dovrebbe essere impedito di riscuotere anche la Tarsu. E’ evidente che va tenuto conto dell’evoluziòne normativa. Del resto, non risultano abrogate, né espressamente né implicitamente, le norme che, dal 10 gennaio 1996, prevedono la devoluzione ai Comuni dell’entrata derivante dall’addizionale (articolo 3 della legge 54911995 e decreto del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1996).
Il Comune è però tenuto a determinare le tariffe della Tarsu in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio, così come disposto dall’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 507/1993. Sempre la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la recente deliberazione 274 del 7 giugno 2011, ha infatti chiarito che il gettito Eca deve essere utilizzato per la copertura. del costo del servizio di smaltimento rifiuti. Secondo i giudici campani, la misura tariffaria puó essere determinata avendo a riferimento “l’intero gettito assicurato dall’addizionale, cosi da commisurare II prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura”.
II costo del servizio smaltimento rifiuti urbani nell’ultimo anno aumentato di circa un milione di Euro. A fronte di questo aumento l’Amministrazione modicana ha scelto di non aumentare le tariffe.

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