Malasanità in Provincia di Ragusa? Quali le responsabilità. Il chiarimento del dottor Federico Mavilla

Premesso che l’attività medico-chirurgica rientra in quelle attività che l’ordinamento giuridico definisce pericolose, ma avendo essa come finalità principale la salvaguardia della salute e della vita della persona, è considerata utile e lecita, consentendo tale attività entro il cosiddetto rischio consentito, superato il quale, si entra nel campo della responsabilità per colpa. Negli ultimi anni il modo di intendere la responsabilità medica è sostanzialmente mutata, anche in virtù del rinnovato rapporto che viene ad instaurarsi tra il medico e il paziente. Allo stato attuale il medico, non risponde, come avveniva in passato solo per colpa grave (nei soli casi in cui era riscontrabile nella sua condotta l’imperizia), ma anche per colpa lieve, cioè nei casi di imprudenza o negligenza. La colpa professionale si caratterizza per imprudenza, per negligenza, per imperizia. Si parla di imprudenza quando, il medico agisce con avventatezza, con eccessiva precipitazione, con ingiustificata fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole dettate dalla scienza medica. È negligente il medico che, per disattenzione, per dimenticanza, per trascuratezza, per svogliatezza, per leggerezza o superficialità, non rispetti quelle norme comuni di diligenza che è legittimo attendersi da persona abilitata all’esercizio della professione medica. La differenza tra imprudenza e negligenza sta nel fatto che, la prima consiste in una condotta attiva, contraria alle regole fondamentali che la comune esperienza consiglia per tutelare la salute del paziente, la seconda, invece, in una condotta omissiva, nel senso che non viene fatto ciò che la scienza medica consiglia di fare nel caso concreto. Infine, c’è l’imperizia che si verifica quando la condotta del medico è incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, presupposti necessari per l’esercizio della professione medica. La colpa per imperizia trova il suo fondamento nel fatto che colui che esercita una professione deve avere sia una preparazione adeguata, sia la capacità tecnica di svolgere l’attività in esame, in particolare, la colpa medica sorge nel caso di ignoranza di principi elementari incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che dovrebbe legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio della professione sanitaria. Giuridicamente l’accertamento della responsabilità medica segue i criteri previsti dalla normativa penalistica, dove la gravità della colpa non viene considerato elemento costitutivo del reato ma elemento rilevante ai fini della determinazione della pena, mentre quella civilistica viene applicata in materia di risarcimento del danno.

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