Presunto stalking. La Cassazione si pronuncia su una vicenda modicana

Non è calunnia sollecitare ammonimento per stalking, neanche se la richiesta è infondata. L’ha deciso la Cassazione che si è espressa una vicenda avvenuta a Modica. Nella sostanza S.C. e L.L. avevano presentato un esposto al Commissariato di Via Cornelia su circostanze riconducibili ad atti persecutori, al fine di ottenere un ammonimento nei confronti della presunta responsabile, F.G.. Contenuti che, poi, risultarono non veritieri tant’è che F.G. decise di querelare per calunnia i due. Il Gup di Modica aveva emesso sentenza di non doversi procedere, perché gli indagati, pur avendo esposto circostanze non veritiere, le avevano prospettate solo nella richiesta di ammonimento, inoltrata alla Polizia e non in uno degli atti tipici indicati dalla disposizione incriminatrice del reato di calunnia. Avverso la sentenza di primo grado F.G. aveva proposto ricorso per Cassazione, evidenziando l’astratta possibilità che l’atto di sollecito dell’ammonimento fosse trasmesso all’Autorità giudiziaria e ravvisando, proprio nel mancato inoltro per infondatezza delle accuse mosse a suo danno, la palese natura calunniosa delle prospettazioni fatte. L’istituto dell’ammonimento del Questore è quello di scoraggiare gli atti persecutori e far sì che i comportamenti “censurati” non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili (si tratta di una finalità preventiva). Secondo la Corte di legittimità, il tenore della disposizione che prevede l’ammonimento (“Fino a quando non è proposta querela”) porta a ritenere che “si verta in una fase del tutto preliminare all’azione penale, il cui esercizio rimane eventuale, esercizio che si tende a escludere proprio con l’emissione dell’atto amministrativo”. In definitiva, se si coglie esattamente il significato della sentenza, quando la prospettazione delle circostanze effettuate al fine di ottenere a proprio beneficio un provvedimento di ammonimento sia tale da far apparire le accuse infondate, deve escludersi che l’Autorità amministrativa abbia la possibilità di procedere d’ufficio, che le circostanze a questa rappresentate siano idonee a configurare il delitto di calunnia e che l’Autorità abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria il contenuto della richiesta. Nessun pericolo, dunque, per i beni protetti dalla norma che incrimina la calunnia ovvero per S.C. e L.L.

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