CGIL E CISL CITANO PER RISARCIMENTO DANNI IL COMUNE DI POZZALLO

E’ stata fissata per il 20 giugno 2012 l’udienza avanti il Tribunale di Modica per accertare e dichiarare a carico del Comune di Pozzallo l’inadempienza degli accordi raggiunti con il protocollo d’intesa del 28 febbraio 2011 ed il verbale di conciliazione giudiziale del 4 marzo dello stesso anno, con conseguente condanna al risarcimento dei danni arrecati alla Cisl-FP e alla FP-Cgil, equitativamente quantificati nell’importo di euro 25.000 o in quell’altro che il Tribunale riterrà in sua giustizia, da devolversi interamente a favore del fondo per la disoccupazione istituito presso l’Inps.
L’atto di citazione fa seguito all’atto stragiudiziale, notificato il successivo 11 maggio, con cui fu intimato al Comune di Pozzallo di ottemperare agli obblighi formalmente assunti, cui non fece seguito né il rispetto degli stessi, né la ricerca di nuove intese, ma solo un controdichiaratorio del 17 giugno con cui l’ente predicava l’inattuabilità degli impegni assunti per la ragione che i dirigenti paventavano l’assunzione di responsabilità.
Il verbale di conciliazione giudiziale – redatto avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modica, al quale venne allegato il protocollo d’intesa, proposto dal Comune di Pozzallo (amministrazione e dirigenza) e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali il 28 febbraio 2011 – aveva determinato la rinuncia agli atti ed ai provvedimenti già resi (decreto di condanna ex art.28 L.300/70 nei confronti del Comune di Pozzallo per comportamento antisindacale emesso il 27-28.12.2010) e pendenti fra le parti (opposizione del Comune al decreto di cui sopra e nuovo ricorso ex art.28 L.300/70 proposto dai sindacati per comportamento antisindacale del Comune).
Fra gli impegni assunti era prevista la liquidazione in favore del personale dei piani di lavoro relativi agli anni 2008 e 2009, la definizione della procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai dipendenti, la presentazione in consiglio comunale della proposta di impegno economico finanziario per l’integrazione oraria dei contratti di lavoro del personale part-time e l’impegno a promuovere incontri periodici fra le parti.
Nei fatti, il superiore protocollo d’intesa fu completamente disatteso, con ciò non solo arrecando grave disdoro e grave pregiudizio al prestigio ed all’accreditamento di serietà e rilevanza dell’attività sindacale, ma anche rendendo manifesta una preordinazione ed una malafede dell’ente (amministrazione e dirigenza) che, prima propose e sottoscrisse precisi impegni e poi, dopo aver conseguito la rinuncia ai provvedimenti resi e proposti in sede giudiziale, si deresponsabilizzò dagli obblighi semplicemente notiziando che i suoi dirigenti gli impedivano l’adempimento.
Riteniamo che tali comportamenti del Comune costituiscano, altresì, violazione delle regole giuridiche che tutelano la libertà dell’azione sindacale, nonchè violazione di ogni regola di prudenza e perizia e del principio del “neminem ledere”, la cui inosservanza può essere addebitata all’agente come fonte di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale ed extracontrattuale per le conseguenze pregiudizievoli subite, danni di natura non patrimoniale che sono risarcibili in quanto arrecati in pregiudizio di interessi costituzionalmente garantiti.

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