Lo Scicli ottiene i tre punti per la gara contro la Rari Nantes di Siracusa. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, in merito al ricorso presentato dalla Rari Nantes, dopo i fatti accaduti a Scicli, che portarono l’arbitro a sospendere la partita al 22′ del secondo tempo. Ecco il deliberato sportivo.
gara del 6/ 1/2013 SCICLI – A. LIBERTAS RARI NANTES 2-1; Sospesa al 22′ del s.t.; Reclamo Libertas Rari Nantes. Con reclamo ritualmente proposto la Società Libertas Rari Nantes chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto imputando alla terna arbitrale l’errore tecnico commesso decidendone l’affrettata sospensione; la reclamante contesta quanto sostenuto dagli ufficiali di gara e cioè la sussistenza di condizioni ostative all’incolumità degli stessi e la loro opinione che la “partita finiva in rissa tra le due squadre”; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l’altro, si rileva che: Al 22′ del 2° tempo l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara per il venire meno del numero minimo necessario a proseguirla da parte dei calciatori della Società Libertas Rari Nantes; infatti, dopo l’espulsione, notificata, dei calciatori di quest’ultima, Fornaciari Gianluca e Aglianò Giuseppe, l’arbitro considerava espulsi, per intemperanze varie, senza notificare i provvedimenti, anche i calciatori della stessa Società, Nocera Raffaele, Rossitto Gaetano, Zagami Giuseppe e Consales Alessio nonché i calciatori della Società Scicli, Occhipinti Damiano e Livia Marco.
Si rileva quindi chiaramente come la gara sia stata sospesa solo ed esclusivamente per il fatto che era venuto a mancare il numero minimo di giocatori della Società reclamante, dovuto a sei espulsioni, di cui due regolarmente comminate con l’esposizione del cartellino rosso e quattro adottate ma non notificate; è di tutta evidenza che la mancata notifica dei provvedimenti non determina la nullità delle decisioni assunte dall’arbitro allorché questi, valutate le circostanze, decida di soprassedervi; va tuttavia rilevato che, fermo restando la insindacabilità dei provvedimenti assunti, nel caso in specie, va censurato il comportamento del direttore di gara; infatti, dall’esame degli atti non emerge alcuna situazione ostativa alla notifica degli stessi, neppure riportati sul rapportino di fine gara consegnato alle due Società, e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di pericolo per la propria incolumità che infatti non vengono evidenziate né nel proprio referto nè in quelli degli AA.AA.; Va comunque ribadita la correttezza della decisione di sospendere definitivamente la gara stante i motivi di cui già detto; Per quanto sopra; Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Società Libertas Rari Nantes, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Società Libertas Rari Nantes la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in ordine al comportamento dell’arbitro della gara.