Corte dei Conti assolve Ragioniere del Comune di Modica. Non è responsabile dei mancati pagamenti

salvatore roccasalvaSe le casse comunali sono a secco, il funzionario che non assolve agli obblighi nei confronti di un creditore, anche in presenza di un decreto ingiuntivo, non è responsabile di danno erariale. L’ha sancito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dichiarando esente da responsabilità amministrativa Salvatore Roccasalva, 65 anni, ex ragioniere generale del Comune di Modica. Si tratta della terza assoluzione emessa dalla Corte dei Conti nei confronti dell’ex Ragioniere Capo del Comune di Modica, a conclusione del cosiddetto giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale, Giuseppe Grasso. Roccasalva, nella qualità di dirigente del settore finanziario-contabile del Comune di Modica, difeso dall’avvocato Franco D’Urso, era accusato di non aver dato seguito tempestivamente, emettendo il mandato di pagamento, alla determinazione dirigenziale del 9 giugno 2005 a favore della ditta Bios PC di Manuel Marrone per una fornitura di materiale informatico destinato alla segreteria universitaria territoriale. Al mancato pagamento faceva seguito il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vittoria che condannava il Comune di Modica alla somma di mille euro oltre interessi legali. Ancora persistendo l’inadempimento, la ditta Bios Pc aveva proposto ricorso per l’ottemperanza del predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tar di Catania, il quale era stato accolto con condanna per il Comune all’esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre alle spese legali e per il commissario ad acta e interessi moratori. Il Procuratore regionale aveva, quindi, citato il funzionario in ragione del maggior danno arrecato al Comune per il mancato tempestivo pagamento delle somme dovute, ritenendolo responsabile per tale inerzia e citandolo per il risarcimento delle maggiori spese subite dall’ente pari ad 1.547,84 euro. Per la Corte, però, la domanda del piemme è infondata, facendo riferimento alla precedente sentenza emessa dallo stesso organismo in dicembre relativa ad analoga vicenda, ove è stata negata la responsabilità del Roccasalva per la sussistenza di un’oggettiva situazione di crisi finanziaria e di conseguente illiquidità di cassa che rendeva praticamente impossibile l’effettuazione dei pagamenti, tenendo pure conto delle pretese del personale comunale che reclamava il puntuale pagamento degli stipendi, pertanto il comportamento doveroso del tempestivo pagamento del debito era materialmente impossibile. La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha dichiarato esente da responsabilità Salvatore Roccasalva, dei fatti a lui contestati e ha liquidato le spese processuali a favore del convenuto in 500 euro.

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