La Procura di Modica si esprime favorevolmente sull’eccezione per l’incostituzionalità della chiusura del Tribunale

ignazio galfoDomani i giudici del Tribunale di Modica decideranno se accogliere l’eccezione dell’avvocato Ignazio Galfo davanti al giudice monocratico e depositata dall’avvocato Mario Caruso e discussa dall’avvocato Fabio Borrometi, davanti al Collegio Penale, sull’incostituzionalità del provvedimenti di rinviare i processi da Modica a Ragusa per via del piano di riordino degli uffici giudiziari. Il Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio, e il Vice Procuratore Onorario, Veronica Di Grandi, hanno chiesto al presidente del Collegio Penale, Antongiulio Maggiore, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 70 e 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione. La questione, qualche settimana fa, era stata sollevata dall’avvocato Ignazio Galfo, presidente del locale Ordine Forense, nella qualità di difensore dell’imputato in un processo il cui rinvio era stato fissato in ottobre avanti al Tribunale di Ragusa per la disposta chiusura del Tribunale modicano. Il Procuratore e il Vpo hanno chiesto, altresì, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012, limitatamente all’inclusione del Tribunale di Modica nell’elenco della tabella A, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione. Chiesta anche, previa revoca dell’ordinanza emessa all’udienza del 4 marzo scorso con la quale il procedimento penale de quo è stato rinviato, come si diceva, all’udienza del 21 ottobre 2013, che sia sospeso il processo e che sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Infine che l’ordinanza di sospensione sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La Corte Costituzionale, con sentenza ventinove del 1995, ha già affrontato il tema dei rapporti tra decreto legge e legge di conversione. “ In particolare – spiega il Procuratore – su quanto stabilito dall’articolo 77, comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna l’adozione del decreto legge 138 del 2011, avrebbe dovuto dare conto dell’esistenza dei presupposti contenuti nello stesso articolo, con riferimento alla cosiddetta “geografia giudiziaria”, tema, invece, originariamente del tutto estraneo e che è stato introdotto solo dopo l’approvazione parlamentare di un emendamento governativo proposto in sede di conversione del decreto legge 138. Parrebbe, oltremodo, violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l’adozione del decreto legge ai soli casi di necessità e urgenza”.

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