Pozzallo. Richiesto parere “pro-veritate” sul Piano Integrato

Sindaco-Luigi-AmmatunaNella giornata di oggi, il Sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, , coma da mandato ricevuto dal Consiglio Comunale nella seduta del ha richiesto, all’Ill.mo Prof. Michele Alì di Catania, un parere Pro-Veritate, in merito al “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città”. Di seguito il testo della richiesta.
RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE
“Il Consiglio Comunale di Pozzallo ha approvato il 30/4/2012 un “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città” che prevede un finanziamento per la realizzazione di edilizia abitativa e di miglioramento urbanistico del territorio.
Nell’ambito della relativa delibera è stata adottata una variante al PRG per l’aumento dell’edificabilità dei suoli interessati.
Successivamente, a seguito di un primo esame della documentazione presso l’Assessorato Regionale competente, veniva rilevato che alla prima variante urbanistica era necessario aggiungerne una relativa alla realizzazione di una strada. Una strada, peraltro, già prevista nel precedente PRG i cui vincoli sono scaduti, ma riproposta nel nuovo PRG .
Scaduto il CC che aveva approvato il programma, la proposta di delibera è stata sottoposta al nuovo CC.
Quest’ultimo, oltre che esaminare la questione strettamente urbanistica relativa alla variante per la strada, ha ritenuto di riesaminare tutto l’intervento programmato, innescando un dibattito molto eterogeneo, nel quale questioni tecniche si sono sovrapposte a questioni politiche, rimettendo in discussione l’intero programma.
Le criticità maggiori sono emerse in merito alle procedure ed alla regolarità dei precedenti atti amministrativi.
Si è in primo luogo rilevato che la ditta proponente il programma non aveva la disponibilità delle aree o degli immobili oggetto degli interventi. Tanto che in relazione a tali aree il progetto definitivo prevede che esse vengano espropriate.
Una questione desta particolare attenzione: la dichiarazione di proprietà o disponibilità delle aree era prevista nel bando pubblico e la ditta proponente ha fatto pervenire una domanda di partecipazione nella quale, tra gli altri, si dichiarava di allegare “6. Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dell’area e/o degli edifici oggetto del Programma integrato”.
Fatto si è che agli atti del fascicolo giacente negli uffici tale dichiarazione non è allegata ed è probabile pertanto che essa non lo sia stata effettivamente . Cosa resa alquanto probabile anche dalla circostanza che la ditta intende avvalersi della procedura di esproprio e, dunque, implicitamente ammette di non essere proprietaria o nella disponibilità delle aree interessate.
Alcuni consiglieri hanno ritenuto che questo aspetto della questione ponga in essere una violazione della par condicio nei confronti di coloro che, potenzialmente interessati al bando, hanno ritenuto di non presentare proposte per mancanza della proprietà o disponibilità.
Fermo questo aspetto, emergono altri profili di problematicità.
Si afferma, per esempio, che l’avviso di esproprio ai privati è stato comunicato successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto e della variante, seppur le norme in materia prevedono che ciò debba avvenire almeno 20 giorni prima della stessa.
Tralasciate per un momento le questioni relative al merito degli interventi, si chiede che la S.V. esprima parere sui seguenti aspetti:
1) Se la previsione del bando (Art.6) imponesse l’esigenza di essere proprietari o nella disponibilità delle aree e se, dunque, la proposta di programma in esame dovesse considerarsi carente di un requisito essenziale.
2) Se l’omissione della relativa dichiarazione, pur indicata nell’indice dei documenti allegati alla dichiarazione di interesse, infici la validità della domanda di individuazione del privato e la successiva decisione della commissione per l’esame del progetto.
3) Se, una volta approvata la delibera di Giunta, fossero necessarie forme particolari di pubblicità per consentire ad eventuali altri interessati di formulare proposte migliorative.
4) Se, una volta approvato dal CC il programma con la delibera del 30/4/2012, il nuovo esame da parte dell’organo subentrante a quello scaduto consenta un riesame della procedura, o se possa e/o debba esaminarsi solo la questione della ulteriore variante relativa alla realizzazione della strada.
5) Se lo stato della procedura abbia concretizzato un interesse legittimo in capo al proponente tale da consentirgli l’avvio con concrete possibilità di successo, di azioni per il risarcimento dei danni a seguito di responsabilità pre-contrattuale.
6) Se eventuali vizi rilevabili negli atti della procedura, anche quelli finora non evidenziati, possano essere sanati, e mediante quali iniziative amministrative, ovvero se le eventuali irregolarità costringano l’attuale Giunta e/o Consiglio Comunale, nel frattempo succeduti, a revocare la precedente deliberazione in autotutela.
7) Se sia possibile nella situazione data, di intraprendere iniziative amministrative volte a sanare le eventuali irregolarità.”

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email
Condividi su print
Stampa