Consiglio comunale di Modica. Ruffino al posto di Nanì. Le motivazioni del Tar

alessio ruffinomarco nanìIl Tar di Catania ha reso note le motivazioni sul ricorso presentato dall’avvocato Antonio Barone per conto di Alessio Ruffino, escluso dai 30 eletti al consiglio comunale di Modica. Il Tar di Catania ha richiamato alcune sentenze ritenendo che il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al Consiglio non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato Sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. “La “contaminazione” tra voti per i candidati sindaci e voti per le liste concorrenti – spiega il collegio di giudici(Salvatore Veneziano, Presidente, Giovanni Milana, e Diego Spampinato, a latere) – per il rinnovo del consiglio comunale non trova alcuna giustificazione, apparendo, al contrario, fuorviante del risultato elettorale”. Per questo ha deciso di correggere il risultato elettorale, proclamando eletto Alessio Ruffino in luogo del controinteressato, Marco Nanì. I magistrati hanno, infine, condannato il Comune di Modica, quale parte resistente rappresentatodall’avvocato Miriam Dell’Ali, e lo stesso Nanì, rappresentato dall’avvocato Agatino Cariola, al pagamento delle spese processuali, liquidate, in via equitativa, in complessivi tremila euro pro quota. Alessio Ruffino, 24 anni, della Lista “Modica grande di nuovo”, dunque, nelle prossime sedute s’insedierà al posto dell’esponente del PdL. All’esito del primo turno elettorale, il candidato a Sindaco Girolamo Carpentieri non aveva raggiunto il ballottaggio, mentre la lista “Modica Grande di Nuovo” a lui collegata aveva riportato 1.526 voti validi. Ruffino era risultato il più votato, riportando 284 voti. L’Ufficio Centrale aveva indicato che “Modica Grande di Nuovo” aveva riportato 1526 voti a fronte di “28.363 di voti totali validi di tutte le liste”. Lo stesso Ufficio Centrale aveva indicato quale base di calcolo per l’individuazione delle percentuali di voto da assegnare a ciascuna lista la cifra corrispondente alla “somma dei voti validi” (voti per le liste più voti in favore dei soli candidati a sindaco) in 30.570. In virtù dell’utilizzo di tale base di calcolo, ai 1.526 della lista “Modica Grande di Nuovo” è stata ritenuta corrispondente una percentuale pari al “4,99% dei voti validi riportati da tutte le liste”, con la conseguente esclusione dal riparto dei seggi in seno al Consiglio Comunale, per aver ottenuto una cifra elettorale inferiore al 5% del totale. Il Tar ha accolto la tesi dell’avvocato Barone, secondo cui in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la locuzione “totale dei voti validi espressi” sarebbe riferita solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, mentre l’Ufficio centrale, avrebbe considerato quale base di calcolo per determinare la soglia di sbarramento, la somma dei voti validi pari a 30.570 voti, determinando l’illegittima esclusione della lista “Modica Grande di Nuovo” dal riparto dei 12 seggi riservati ai gruppi di liste ed alle liste collegati ai candidati diversi da quello proclamato sindaco di Modica, e la proclamazione di eletto di Marco Nanì.

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