La Confconsumatori di Modica rende noto a tutti gli utenti del Trasporto Ferroviario, spesso vittime di situazioni particolarmente disagevoli e dannose, che il nostro Paese ha finalmente recepito il Regolamento CE n. 137/207.
Dal 21 maggio, infatti, dopo un lungo iter, per cui è stata necessaria una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea e un deferimento alla Corte di Giustizia per non aver recepito la disposizione comunitaria, è entrato in vigore il decreto legislativo 70/2014 su diritti dei passeggeri, che attribuisce alla nuova autorità di regolazione dei trasporti, il potere di vigilanza sull’applicazione delle norme Ue, e fissa apposite sanzioni per chi trasgredisce ai suoi obblighi.
“Finalmente l’Italia si sta allineando alle direttive comunitarie sul trasporto ferroviario. Meglio tardi che mai – ha affermato l’avv. Ezio Aprile, responsabile dello sportello di Modica della Confconsumatori- Le novità introdotte dal decreto prevedono rimborsi, che variano in base al ritardo, è prevista infatti la restituzione 25% del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti ed il 50% del prezzo del biglietto se si superano le due ore”. Nel caso in cui il treno venga cancellato o si perda una coincidenza, è prevista l’assistenza in termini di pasti, pernottamenti e trasporti alternativi, il rimborso del prezzo pieno del biglietto e la riprotezione su un altro viaggio. Novità anche per disservizi sui bagagli. I passeggeri hanno diritto ad un indennizzo se il loro bagaglio registrato è stato smarrito o danneggiato fino a 1.285 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”. “ Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria”.
La Confconsumatori di Modica, attiva presso l’associazione Confronto, precisa che i passeggeri che riscontrino violazioni del regolamento, secondo tale normativa, dopo aver inoltrato un reclamo alla compagnia ferroviaria e non aver ottenuto riscontri nel termine di 30 giorni, potranno rivolgersi in seconda istanza all’ Autorità di regolazione dei trasporti.
Trasporto ferroviario, il nuovo decreto sui diritti dei passeggeri
- Giugno 27, 2014
- 8:12 pm
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