Licenziati dalla Servizi per Modica. I giudici del lavoro: “Provvedimento inapplicabile. Vanno riassunti”

Avv. Giovanni Cassarino Foto

Il giudice del Lavoro ha accolto il ricorso degli otto lavoratori della Servizi per Modica Srl(C.G., D.M., F.E., F.G., I.G., M.C., N.R. e T.M.), che nel 2011 si erano rivolti al magistrato di Modica, attraverso l’avvocato Giovanni Cassarino del locale Foro, affinché fosse dichiarata la nullità del termine apposto all’originario contratto a tempo determinato stipulato il 31 luglio 2007 con la Modica Rete Servizi Srl, poi trasformata nell’attuale Servizi Per Modica Srl, prorogato già allora ben 19 volte, e che in ragione di ciò fosse riconosciuto il loro stato di lavoratori a tempo indeterminato sin dall’originaria assunzione.

Nelle more del giudizio, quando le proroghe, nel frattempo, erano salite a venticinque, il 18 marzo 2013, dopo l’ennesima scadenza di proroga, la S.P.M. Srl aveva comunicato ai ricorrenti che non avrebbe più rinnovato il loro contratto di lavoro in essere, proponendo un accordo transattivo che prevedeva la loro nuova assunzione a tempo indeterminato ma a condizione che abbandonassero i giudizi intrapresi e rinunciassero ad ogni pretesa economica.
La proposta, invero, fu accettata da altri 16 dei 24 lavoratori che originariamente avevano proposto ricorso mentre i restanti otto, tutti assistiti dall’Avvocato Cassarino, avevano deciso, coraggiosamente, di non rinunciare ai propri diritti e di proseguire il giudizio affidandosi alla decisione dei Giudici.
All’esito dei rispettivi giudizi, i due Giudici della Sezione Lavoro dell’ex Tribunale di Modica hanno ritenuto che il termine apposto al primo contratto «non appare validamente apposto e pertanto deve intendersi privo di effetto, con la conseguenza che il rapporto instaurato (…) appare qualificabile come rapporto a tempo indeterminato, ab origine, e deve ritenersi tuttora vigente». «L’inefficacia del termine del contratto inizialmente stipulato» – continua il Tribunale – «…appare ulteriormente confermata dalla successione di proroghe poste in essere dalle parti, senza soluzione di continuità alcuna, per lo svolgimento delle identiche mansioni, di guisa che appare chiaro che le esigenze sottese al contratto originario, successivamente prorogato, fossero non già occasionali, ma continuative».
In ragione di ciò, il Tribunale ha dichiarato in sentenza che il rapporto di lavoro intrattenuto tra i ricorrenti e la S.P.M. S.r.l. «è rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data del primo contratto del 31 luglio 2007, da ritenersi tuttora vigente tra le parti, con diritto alla riammissione in servizio nel posto di lavoro» condannando, altresì, la Servizi per Modica Srl a corrispondere ad ogni ricorrente una «indennità onnicomprensiva (…) nella misura pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».

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