SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE DI MODICA: LA “VEXATA QUAESTIO”

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Nel settembre del 2013 è nato il Comitato Pro Tribunale di Modica nel tentativo di correggere una iniziativa legislativa condivisibile sul piano dei principi ma paradossale su quello della sua pratica attuazione. Ci si riferisce – per come ci dice l’Avv. Enzo Galazzo, portavoce del Comitato – alla Legge n°148/11 che, convertendo il D.L. n°138/11, ha dato delega al Governo di adottare nei successivi dodici mesi, uno o più decreti legislativi per organizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incrementi di efficienza. In forza di quell’atto il Governo, con D.Lgs n°155/12 – aggiunge l’Avv. Galazzo –

ha soppresso il Tribunale di Modica accorpandolo a quello di Ragusa, lasciandogli solo di gestire, per solo due anni, gli affari civili pregressi al 13/09/2013. L’Avv. Galazzo precisa ancora che il D.L. n°138/11 aveva ad oggetto “misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e che la sua estensione alla materia della “riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” è stato il frutto eterogeneo di un emendamento inserito nel decreto in sede di conversione, con procedura illegittima più volte censurata. Il Comitato, comunque, forte dell’adesione dei Sindaci e dei Consigli Comunali del comprensorio, del Consiglio dell’Ordine Forense, delle associazioni, dei movimenti, dei sindacati e dai tanti cittadini ha preso atto delle disposizioni di legge e si è adoperato per modificarle ovvero a controllarne la corretta attuazione. In tal guisa ha richiamato l’attenzione delle Autorità le caratteristiche della efficiente struttura giudiziaria di Modica, inaugurata nel gennaio 2004 con una spesa di oltre 10 milioni di euro e quelle del Palazzo di Giustizia di Ragusa insufficiente per la trattazione dei propri affari, ad ogni evidenzia inidoneo ove fosse stato chiamato a gestire anche quelle provenienti da Modica e dall’ex Sezione distaccata di Vittoria. Su tale premesse è stato ripetutamente invocato presso il Ministero l’utilizzo della struttura di Modica a servizio del Tribunale di Ragusa, ricevendone netti rifiuti. Il Comitato, in tutti questi mesi, ha svolto una intensa attività ed è stato in due occasioni, a Roma, dall’allora Ministro Cancelleri, ed in tre a Palermo, dal Presidente Crocetta. Ha avuto infine un rapido scambio di opinioni sul tema con il Ministro Orlando a Comiso, il 7 giugno scorso, il quale però non ha consentito un confronto nel merito. In conclusione l’Avv. Galazzo ha ribadito che la battaglia si potrebbe ancora vincere anche se è difficile ma ci si deve credere. Negli ultimi mesi un’iniezione di fiducia sul conseguimento degli obiettivi del Comitato proviene da due atti di estrema rilevanza. Il dott. Alberto Giannone, Giudice presso il Tribunale di Torino, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondati le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della L. n°148/11, nonché del D.lgs n°155/12 per contrasto con gli artt. 70, 72, commi 1 e 4, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza depositata il 24 marzo 2014, ha trasmesso alla Corte gli atti di un suo fascicolo penale per averne giudizio di legittimità. Il magistrato osserva che l’art. 72, comma 4 della Costituzione prevede la procedura normale di esame per i disegni di legge… di delegazione legistativa. Rileva che l’emendamento 1.900 presentato dal Governo al Senato ha stravolto il testo dell’originario D.L. n°138/11 introducendo la delega in tema di geografia giudiziaria. Eccepisce che l’emendamento in questione sia stato presentato in Aula senza previo passaggio nella Commissione referente (Giustizia), ivi votato unitamente alla fiducia e successivamente trasmesso alla Commissione bilancio circa i profili di copertura finanziaria. Ciò in violazione delle norme citate. Il dott. Giannone non manca di richiamare la sentenza n°237/13 della stessa Corte che aveva affrontato analogo rilievo dichiarandolo “non fondato” sostenendo che il Giudice delle Leggi è incorso in errore tant’è che il resoconto dei lavori parlamentari dà prova del mancato rispetto del percorso dettato dall’art. 72, come ribadito dalla sentenza n°32/14 della stessa Corte, con conseguente illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 2, della L. n°148/11 e dell’intero D.Lgs n°155/12. Di non secondario rilievo sono gli ulteriori profili di incostituzionalità sollevati per difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, in relazione ai quali la legge di conversione non ha alcun effetto “sanante” e della eterogeneità dell’emendamento contenente la delega rispetto al corpo del D.L. convertito, opportunamente definito “norma intrusa”. C’è infine da rilevare che l’11 settembre 2014, le Regioni Abruzzo, Sicilia, Campania, Puglia e Basilicata hanno depositato presso gli uffici delle Corte di Cassazione tre proposte di referendum abrogativo che tengono conto dei rilievi espressi dalla Corte Costituzionale allorché il 15 gennaio 2014 fu dichiarata inammissibile la precedente proposta referendaria.
L’Avv. Galazzo, a nome del Comitato, conclude dicendo che oggi si può guardare all’evoluzione degli eventi con rinnovata fiducia, non solo per l’utilizzo del Palazzo di Giustizia ma anche per la restituzione, a Modica, del Tribunale e della Procura. Le proposte portate all’attenzione della Corte Costituzionale sul piano giurisdizionale e sul quello legislativo, sono serie e rilevanti. Si tratta ora di seguirle e di accompagnarle in ogni sede istituzionale e politica.

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