Emolumenti ai dipendenti comunali di Modica. Cgil, Cisl e Uil incalzano l’amministrazione

Comune di Modica

Cgil, Cisl e Uil hanno dovuto registrare reiterate decisioni di “dissenso” da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Modica in non pochi atti di natura finanziaria, segnatamente quelli riguardanti il personale dipendente, che riesumano l’esame di merito già da diversi lustri abrogato.
Di recente hanno eccepito, ad esempio, il finanziamento mediante strumenti ordinari di bilancio delle posizioni organizzative (APO), ignorando del tutto la norma contrattuale discendente da “riportata” norma di legge (art. 51, comma 3 bis della legge 142/90 introdotto dalla legge n. 191 /1991) ed ignorando scientemente il parere pro-veritate del Prof. Arturo Bianco. “La conferma inspiegabile del parere negativo relativo al Fondo per il salario accessorio per l’anno 2014 del parere “sfavorevole” delle destinazioni di tale fondo che non includevano quella relativa all’area delle Posizioni organizzative evidenzia, platealmente, un incoercibile avversione per i compensi per il personale dipendente non apicale – rilevano Salvatore Terranova, Liddo Di Martino Russo ed Ettore Rizzone -.
Non ininfluente appare la reiterazione del parere contrario a quello espresso da un insigne giuslavorista, che ad adiuvantum in copia si allega, sulla questione de qua, atteso, peraltro, che lo stesso non era stato tenuto in alcun conto dalla Corte dei Conti.
Tale ostinazione contro gli interessi dei dipendenti si appalesa ancora più eccepibile ove si consideri che il Fondo per il lavoro accessorio con la precedente Amministrazione aveva subito rilevanti mutilazioni in ragione della “illegittimità” delle integrazioni del Fondo realizzate nel tempo.
Si fa notare che la consistenza complessiva dell’anzidetto fondo è di pochissimo superiore a quelli di enti con popolazione e dipendenti pari alla quasi metà dei corrispondenti del Comune di Modica.
Tali comportamenti inducono il legittimo sospetto che i pareri reiteratamente formulati dall’Organo di Revisione siano pregiudiziali e configuranti ultra petitum, atteso che lo stesso dovrebbe accettare la legittimità della consistenza e della destinazione del medesimo alle finalità, di cui all’art. 17 del CCNL -1.04.1999, tuttora vigente”.

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