Modica, mancata corresponsione di 80.524,66 euro a titolo di sanzione per l’omesso aggiornamento degli archivi anagrafici nel 2015. Ulteriori sviluppi

ivana castello

Secondo la legge regionale n. 2/2002, il Sindaco di Modica avrebbe dovuto procedere all’aggiornamento dell’Anagrafe comunale, con cadenza trimestrale. I dati aggiornati, di poi, avrebbe dovuto inviarli all’Agenzia delle Entrate e agli altri agenti di riscossione per combattere,

con informazioni affidabili, il fenomeno dell’evasione fiscale. “Per tutto il 2015 – lamenta il consigliere comunale del Pd, Ivana Castello – l’adempimento è stato omesso, sicché il Comune dovrà pagare una sanzione dell’importo di quasi 81.000 euro, regolarmente notificata. Il sindaco ha chiesto che gli fosse evitata la sottrazione, ma anche i sindaci sono cittadini e debbono sottostare alla legge”.
Per controllare che i Comuni facciano il loro dovere è stato imposto l’obbligo, a tutti gli enti di riscossione, di segnalare all’Assessorato regionale dell’Economia i nomi dei Comuni che omettono l’incombenza. Non solo, ma è stato stabilito che il mancato aggiornamento dell’Anagrafe sia sanzionato con una trattenuta del 3% sui trasferimenti finanziari previsti all’articolo 76 della stessa legge. “Modica avrebbe potuto ricevere 80.524,66 euro per i quattro aggiornamenti del 2015. Stranamente, però, in tutta la Regione Siciliana, su 390 comuni, solo due non hanno aggiornato l’Anagrafe, e uno è il comune di Modica.

Appena le feci notare la disfunzione il sindaco, sornionamente, ha voluto tranquillizzare la cittadinanza comunicando di avere scritto all’Assessorato regionale dell’Economia, se ben ricordo il 24 marzo 2016, per chiedere (non so se per cortesia o in nome di che) l’annullamento della sanzione. Le dissi che non era pensabile un arretramento dell’Assessorato innanzi a una disposizione di legge e a un decreto che le irrogava una sanzione di quasi 81 mila euro. Lei, però, novello milite noto, si era già mosso.
La conclusione è la lettera che le è pervenuta il 9 maggio u.s.: mittente l’Assessorato regionale dell’Economia. Gliela sintetizzo, convinta che l’abbia già letta.
Il dirigente del servizio, in ottimo italiano e, direi, con estrema chiarezza, esordisce quasi con energia:

«In riscontro alla nota in riferimento, con la quale codesto Comune ha chiesto di non procedere all’applicazione della diminuzione del 3% del trasferimento di cui all’art. 76 della l.r. n. 2/2002, si precisa, in primo luogo, che questo Dipartimento ha proposto (…) l’irrogazione della sanzione nei confronti di codesto Municipio, visti gli elenchi relativi agli aggiornamenti anagrafici trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, dai quali è risultato che per nessuno dei quattro trimestri del 2015 risultava ottemperato l’obbligo di aggiornamento delle anagrafi».

Poco dopo va direttamente al nòcciolo, osservando che una sanzione prevista con legge si può sospendere o non irrogare solo su disposizione di un’altra legge (quarto capoverso). Il dirigente conclude, con tono assolutamente dimesso, confermando la sanzione e raccomandando «per l’avvenire di provvedere al puntuale inoltro dei dati anagrafici (…) nel rispetto delle disposizioni legislative sopracitate».

Leggendo la conclusione me n’è sovvenuta una che le scrissi qualche mese fa su questa stessa vicenda. Il dirigente, pensavo tra me, dice, con le dovute e inevitabili differenze, parole e concetti che le dissi io quando il caso esplose. Allora commentai il suo comunicato. Era il mese di aprile. Lei aveva già trasmesso la supplica all’Assessorato, chiedendo l’annullamento della sanzione. Le scrissi che aveva fatto male i conti, perché non era pensabile che un dirigente si assumesse una tale responsabilità senza averne i titoli e, sopratutto, senza risponderne in prima persona e col proprio patrimonio”..

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