La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, non condanna, tre modicani, deferiti dalla Guardia di Finanza, per truffa ai danni dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. I magistrati hanno, infatti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulle domande, proposta, rispettivamente,
nei confronti di Marco C., 37 anni, e di Giovanni A., 43 anni, difesi dagli avvocati Alessandro Graziani e Antonino Gambino, e non luogo a provvedere sulle spese legali nei loro confronti. Ha assolto l’imprenditore agricolo Carmelo O., 46 anni, difeso dall’avvocato Gaspare Abbate, ed ha disposto la liquidazione delle spese legali, ai fini del rimborso da parte dell’AG.E.A. in favore del convenuto nella misura di 2.500 euro, oltre Iva e Cpa. La Procura regionale presso La Corte dei Conti aveva citato i tre per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di 37.137,07 euro, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia. La vicenda si colloca nel procedimento per l’erogazione, a favore di Carmelo O., di contributi comunitari finalizzati e l’azione. L’azione della Procura trae origine dalla notizia di danno erariale proveniente dalla Squadra Operativa Volante e Servizi di P.G. della Tenenza di Modica della Guardia di Finanza dell’11 giugno 2015. Secondo la prospettazione investigativa, l’uomo, titolare dell’omonima impresa agricola, “al fine di ottenere contributi agricoli risultava avere presentato Domanda Unica di Pagamento per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 utilizzando anche contratti di affitto di terreni agricoli di proprietà di soggetti deceduti, inserendo nelle stesse sia terreni agricoli concessi in affitto anche da proprietari deceduti in epoca antecedente alla registrazione dei contratti di affitto [questa è la prima contestazione] che terreni di proprietà”; egli, inoltre, non ha firmato le domande relative alle annualità 2006, 2009 e 2010, con conseguente nullità delle stesse [questa è la seconda]; Marco C., responsabile del Centro autorizzato di assistenza agricola che aveva curato i procedimenti in parola, non avrebbe, in tale sua qualità, né firmato le domande relative alle annualità 2006, 2007, 2009 e 2010, lasciando, così, privi di convalida i dati ivi dichiarati [questa è la prima contestazione], né effettuato, riguardo a tutte le annualità dal 2006 al 2010, i controlli relativi al contratto di affitto controverso [questa è la seconda];
Carmelo O. non avrebbe firmato le domande relative alle annualità 2011 e 2012, con conseguente nullità delle stesse. Infine Giovanni A., responsabile del Centro, avrebbe curato i predetti procedimenti, non avrebbe, in tale sua qualità, firmato le domande relative alle citate annualità 2011 e 2012, lasciando, pertanto, privi di convalida i dati ivi dichiarati. Su queste e altre accuse mosse nei confronti dei tre, i difensori hanno potuto dimostrare l’infondatezza dei fatti contestati cosicchè i magistrati amministrativi li hanno mandati assolti.