Con l’anno nuovo alle porte, cambiano le regole sulla visita fiscale per i lavoratori che si mettono in malattia. Tra le novità introdotte per il 2017, i controlli scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati e il medico fiscale viene inviato d’ufficio. Per evitare sanzioni severe, la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora.
Normalmente, si deve avvertire prima dell’inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i seguenti contratti collettivi : telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica/editoria, alimentare; entro due ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto; entro quattro ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende di autotrasporto ( relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati ), legno/arredamento, chimica, calzature e infine, entro il primo giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.
Nel caso di giustificato e comprovato impedimento non vige l’obbligo di avvertire. Se l’inadempimento non viene giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, anche se il certificato medico è stato inviato nei termini.
Per ottenere il certificato medico, occorre recarsi tempestivamente dal medico curante, entro 48 ore ( due giorni ), dal verificarsi della patologia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo, nel quale il dipendente è reperibile, in via telematica all’INPS e rilascerà una ricevuta col numero di protocollo, che se il contratto collettivo lo prevede, lo si dovrà inviare al datore di lavoro.
Se il medico curante è assente, è possibile recarsi da altro medico convenzionato col Ssn o dalla guardia medica.
Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Si tratta di un controllo da parte di un medico fiscale dell’Inps, volto a verificare lo stato di malattia. Le fasce di reperibilità alle quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 , se si è dipendenti del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si è dipendente pubblico.
In determinati casi, non si è obbligati a essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale. Le ipotesi di esonero, in particolare, riguardano il ricovero presso la struttura sanitaria ( chi è ricoverato in ospedale non può assolutamente ricevere la visita fiscale, né in loco, né, ovviamente, presso la propria abitazione); l’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita ( l’ipotesi riguarda, ad esempio, chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati ); l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale; una malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente ( sono i rari casi in cui il malato possiede una percentuale di invalidità o un handicap, anche non grave).
Inoltre, il proprio medico curante, poi, può disporre che il dipendente sia esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni ( ad esempio, nel caso di depressione o cefalea, perché la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E.
Al di fuori delle ipotesi di esonero dal controllo medico fiscale, in alcuni casi si può essere comunque giustificato, anche se si risulta assente agli accertamenti sanitari ( ad esempio l’effettuazione di una visita medica durante le fasce di reperibilità ) ma in questa ipotesi si deve avvertire in anticipo l’amministrazione o il datore di lavoro ed esibire, successivamente, un’attestazione in merito.
A volte, possono manifestarsi delle sfortunate coincidenze, come un malfunzionamento del campanello, che fanno risultare assente il dipendente alla visita anche se è rimasto tutto il giorno in casa, il non potersi alzare dal letto, essere usciti per commissioni urgenti, la mancanza del cognome del lavoratore nel citofono, la variazione di domicilio non comunicata, nonostante tali scusanti siano serie, la giurisprudenza, però, ritiene la maggior parte di queste situazioni insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico, per cui prevale il principio secondo cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.
Infine, si hanno 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale : in caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, si rischia di perdere dal 50% al 100% della retribuzione del periodo mancante.