RAGUSA: ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEL COMUNE ALLA TESORERIA DELLO STATO. Autorizzata azione giudiziaria per manifesta incostituzionalità

La Giunta Municipale di Ragusa ha autorizzato il Sindaco pro tempore a proporre azione giudiziaria avanti la competenze autorità, al fine di ottenere l’accertamento della non sussistenza dell’obbligo del trasferimento alla Tesoriera dello Stato delle disponibilità liquide esigibili degli enti e organismi pubblici per manifesta incostituzionalità nonché di richiedere in via cautelare la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale.
Nella premessa del provvedimento adottato si prende in considerazione il D.L. che ha disposto che i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile
Tale trasferimento – si legge, tra l’altro, nella delibera – viola palesemente l’art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l’autonomia ed il decentramento amministrativo dell’ente locale ed inoltre, ai sensi dell’art, 118 della Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai comuni ad accezione di quelle per le quali occorre assicurare un servizio unitario.
L’obbligo di riversamento sulla contabilità speciale, si specifica ancora nell’atto in questione, appare altresì lesivo dell’autonomia potestativa ed organizzativa del Comune in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una apposita gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti, rapporto contrattuale che oggi a causa dell’obbligo di trasferimento alla tesoreria statale potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell’Amministrazione comunale.

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