STAGIONE ESTIVA: LETTERA APERTA AL SINDACO DI RAGUSA E ALL’ASSESSORE BARONE SULL’ORDINANZA ANTIRUMORE LUNGO LA FASCIA COSTIERA RAGUSANA

Il Comune di Ragusa ha già formulato la nuova Ordinanza “antirumore” per la stagione 2012. Un atto, secondo l’Assessore Barone, volto a regolarizzare gli orari di diffusione sonora e/o musicale di tutti gli esercenti nel territorio del Comune di Ragusa.
Antonello Firullo, della Fiba-Confesercenti condivide in “toto” il rispetto delle norme per la tutela del riposo dei cittadini e ne raccomanda ai propri iscritti di rispettarne le regole. Ciononostante fa rilevare che  la Legge numero 447/95, regolamenta il livello acustico ambientale esterno e il D.P.C.M. 215/99 regolamenta, invece, il livello acustico ambientale all’interno di ogni struttura commerciale;
–          l’Ente comunale con propria Ordinanza sindacale non può modificare la predetta Legge e il Decreto, ne tanto meno può esso regolamentare o imporre il livello sonoro di decibel che è già imposto dalla stessa legge, per fare ciò, all’Ente comunale necessita di un vero “piano di azzonamento fonometrico urbanistico”,approvato anche in Consiglio Comunale e con al quale si stabilisce, definitivamente, quali livelli dei decibel da adottare per ogni zona del proprio territorio;
–          l’Ente comunale con propria Ordinanza non può nemmeno imporre la chiusura temporanea dell’attività qualora non si rispetti l’orario di diffusione musicale, nevvero che la legge prevede solo ed esclusivamente una sanzione amministrativa;
–          la chiusura dell’attività commerciale può essere ordinata solo ed esclusivamente qualora si dimostri il superamento dei decibel già imposti dalla legge, ancora più grave nel caso di superamento del differenziale notturno che è di tre decibel;
–          l’Arpa è l’unico Ente deputato ad accertare l’eventuale infrazione, nessun altro organo di polizia;
–          l’attività di intrattenimento e svago o di manifestazioni al pubblico di intrattenimenti musicali e/o danzanti, sono regolamentati dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e quindi autorizzati, ancora oggi, solo dal Sig. Questore;
–          la predetta Legge e il Decreto, obbligano, nessuno escluso, tutti gli esercenti a limitare il proprio impianto sonoro così da evitare il disturbo acustico ambientale, specie quello esterno – 447/95;
–          l’obbligo imposto con l’Ordinanza a tutti gli esercenti di installare un limitatore nel proprio impianto sonoro, di fatto è già legge e non abbisogna di alcuna Ordinanza sindacale antirumore ma, invece, servirebbe un maggiore controllo da parte dell’Ente Comunale al fine di individuare e sanzionare chi non ha rispettato quanto già imposto nel D.P.C.M. 215/99, ovvero chi non ha limitato il proprio impianto sonoro;
–          l’impianto sonoro può essere limitato con mezzi meccanici previa consulenza di una ditta specializzata nel settore e iscritta all’ARPA di Palermo e non obbligatoriamente installando soltanto un limitatore, peraltro, dai costi eccessivi.
“Ad ogni buon fine – sottolinea Firullo -piace rammentare, ancora una volta, all’Assessore Barone che l’esercente il quale ha rispettato le norme imposte nella predetta Legge e nel Decreto e che, quindi, ha di fatto limitato il proprio impianto sonoro anche manualmente dimostrando, così, di non recare disturbo alla quiete pubblica, non ha l’obbligo di rispettare l’orario di spegnere il proprio impianto sonoro per diffusione musicale, obbligo imposto nell’Ordinanza sindacale antirumore. Infine, è opportuno chiarire, definitivamente, che necessita una distinzione tra tipologie di attività, ovvero quale esercente commerciale può essere autorizzato per l’attività di intrattenimento danzante e/o musicale con diffusione sonora a lungo termine, considerato che ancora oggi un bar, con licenza commerciale di tipo “B”, non può avere gli stessi requisiti di uno stabilimento balneare o di una discoteca per effettuare tale attività d’intrattenimento”.

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