È noto come lo Stato abbia accordato un trattamento fiscale di favore ai residenti delle province della Sicilia sud-orientale colpite dal sisma del 1990. Il trattamento è costituito dalla possibilità di pagare solo il 10% (inizialmente il 30%) delle imposte sul reddito per gli anni dal1990 al 1992. I provvedimenti legislativi e amministrativi che nel tempo si sono succeduti non hanno però disposto nulla riguardo tutti quei lavoratori che avevano già pagato il 100% delle tasse, in particolare per tutti i dipendenti che hanno subìto il prelievo alla fonte. I Popolari per la Sicilia, sezione di Modica, affrontano la vicenda con l’avvocato Emanuele Guerrieri Ciaceri. “La giurisprudenza – spiega quest’ultimo – si è dimostrata altalenante e poco incisiva sino alla storica sentenza n. 20641/2007 della Cassazione, che ha inaugurato un nuovo orientamento: risponde a insopprimibili esigenze di giustizia sociale equiparare i contribuenti che hanno già pagato con quelli che ancora devono pagare; in tal caso il pagamento del 100% genera una legittima pretesa di rimborso del 90%, non potendosi escludere la natura retroattiva della norma tributaria speciale se favorevole al contribuente. In applicazione di tale importante principio, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa a partire dall’autunno 2011 ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti in regola con la (invero complessa e non da tutti conosciuta) procedura per far valere il credito di fronte allo Stato”. In queste settimane l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a notificare appelli in serie contro dette sentenze della Commissione, adducendo come principale argomentazione il fatto che la sentenza del 2007 rappresenta un pronunciamento isolato. “Una difesa tutt’altro che convincente, perché altre due sentenze della Cassazione 11247 e 11133 del 2010 hanno già fatto analoga applicazione del principio in questione, seppure in ambito leggermente diverso”. È di pochi giorni la notizia che la Cassazione ha confermato l’orientamento favorevole con un’altra importante sentenza, la 9577/2012 sezione VI, che nel disporre con riguardo all’alluvione del 1994 in Piemonte – i contribuenti delle zone colpite hanno beneficiato del medesimo trattamento di favore, con l’Irpef ridotta al 10% – ha recuperato proprio le argomentazioni della sentenza n. 20641 del 2007, richiamandola in motivazione.“Si può senz’altro concludere che i giudizi d’appello iniziano con i migliori auspici per i cittadini della contea, per i quali si tratta solo di avere ancora un po’ di pazienza: compulsati da una giurisprudenza consolidata e da una forte e generalizzata richiesta di giustizia, lo Stato con l’Agenzia delle Entrate alla fine capitoleranno e saranno costretti al rimborso”
Sul terremoto del 1990, i Popolari per la Sicilia di Modica si affidano all’avvocato Emanuele Guerrieri Ciaceri
- Luglio 3, 2012
- 8:20 pm
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