Dopo la risposta del Sindaco sulla nomina dell’esperto finanziario, Sinistra Ecologia e Libertà conferma la propria posizione sulla possibile illegittimità e sull’inopportunità della scelta effettuata, rinviando in altra sede ogni valutazione sul tono, sulle frasi offensive della risposta stessa.
“Sui punti evidenziati dal Sindaco – dice Vito D’Antona – respingiamo le accuse, contestiamo le sue interpretazioni approssimative e superficiali. Il Sindaco si contraddice quando polemizza sulle competenze interne riferendosi alla necessità di avere un “ .. responsabile finanziario .. “, mentre la determina di incarico testualmente stabilisce che l’incarico “ .. consisterà in un’attività di consulenza …. e ciò mediante esame di atti ed espressioni e/o di pareri e relazioni, anche attraverso ricerche; … “. Il Sindaco chiarisca se si sta facendo ricorso ad un esperto o ad un dirigente dell’Ufficio di Ragioneria e quale è il ruolo dell’Assessore con delega al Bilancio;
– il Sindaco, in ordine all’incarico, fa riferimento soltanto all’art. 14 della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il quale prevede che “ .. Il Sindaco, .. può conferire incarichi a tempo determinato .. ad esperti estranei all’amministrazione .. “, però non tiene conto delle successive disposizioni di legge tuttora in vigore:
– 1) comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: quando si fa ricorso ad esperti esterni “ .. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; “
– 2) comma 2 dell’art. 9 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma sulla Trasparenza, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 14 del 30 gennaio 2015: “ .. Non può conferirsi incarico a soggetto esterno senza avere prima proceduto alla pubblicazione, nel sito web del Comune, .. dell’avviso di conferimento incarico .. “.
– 3) comma 7 dell’art. 6 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, .. non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.”.