Il dottor Lo Monaco e il dottor D’Auria, della Banca d’Italia, spiegano le frontiere poste da Basilea II

CONFESERFIDI: LE SFIDE DI BASILEA II, SECONDO BANKITALIA Un’occasione per conoscere l’opinione autentica di Bankitalia. Il convegno Fedart, tenutosi nei giorni scorsi a Sampieri, ha dato l’occasione di conoscere l’opinione dei funzionari della Banca d’Italia sull’evoluzione degli scenari per i Confidi alla luce di Basilea II. Prima novità: Bankitalia intende dare una definizione di "prevalenza" dell’attività di un Confidi 107, non più riferimenti a sotto e sopra la linea, ma piuttosto al reddito (che deve provenire per la maggior parte dall’attività di garanzia) e alle prestazioni ai soci (idem). L’attività residuale, invece, sarà possibile non più per il 10% ma sarà innalzata al 20%. Il dottor Claudio D’Auria ha dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2007 delle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (7° aggiornamento) (Suppl. Ordinario n. 193). Un lungo passaggio, molto tecnico, poi sulle controgaranzie offerte dai Confidi Basilea II. E’ emerso che la definizione di controgaranzia che è stata data sinora è ben diversa da quanto ha determinato Basilea II: infatti tale normativa considera controgaranzia quella offerta nel caso di doppio default sia del garante che del garantito. Il dottore Antonio Lo Monaco ha relazionato sugli intrecci Basilea II, mitigazione del rischio, Confidi 106 e 107, patrimonio di vigilanza ecc.. Sono subito emerse informazioni nuove e molto interessanti. Intanto la notizia più importante: poiché i fondi rischi consortili tradizionalmente intesi non valgono per Basilea II e quindi non possono far parte del patrimonio di vigilanza, anche i rischi corrispondenti assunti dal Confidi (in regime attuale del c.d. moltiplicatore) non possono far parte dell’attivo ponderato per il calcolo del patrimonio di vigilanza. Il Dr. D’Auria ha confermato questa notizia, su cui Bankitalia è impegnata nelle prossime direttive. Saranno risolti molti problemi, soprattutto del reperimento di PV, da parte di quei Confidi (tra cui ConfeserFidi) che raggiunta la soglia dei 100 mln di euro di garanzie in essere sono obbligate ad iscriversi al 107, senza però avere un PV pari al 6% (come richiesto dalla normativa), in quanto hanno lavorato sulla base di convenzioni bancarie e sul principio del moltiplicatore, basato sulla disponibilità di fondi monetari vincolati per ogni banca che ha erogato i finanziamenti. Per tale ragione, i fondi monetari non avendo il requisito della piena disponibilità, non sono validi ai fini della PV. Per la verità il Prof. Lorenzo Gai, aveva in precedenza rassicurato su questa possibilità, perfettamente in linea con Basilea II, che consentirà a molti Confidi di fare il sospirato salto di qualità: in pratica tutta l’attività svolta da 106 rimarrà in regime di convenzione bancaria basata sul moltiplicatore, ovviamente da 107 scatta la problematica del Pv. Altra notizia di non poco conto è quella inerente la possibilità che Bankitalia, che a breve incorporerà l’Ufficio Italiano dei Cambi, avvii un processo di "monitoraggio e di controlli" anche sui Confidi 106. Il Dr. Lo Monaco ha subito spiegato i contenuti (per la verità al momento solo ipotetici) che potrebbe avere questa attività di vigilanza sui 155 4° comma: obbligo per il collegio sindacale di fornire una relazione annuale a Bankitalia, obbligo di seguire alcune linee guida ecc… Questi gli oneri. Di sicuro un "bollino" Bankitalia potrebbe servire al Confidi 106 per accedere a contributi pubblici oppure a farsi assegnare un rating più alto dalle banche con cui lavora. In merito al decreto del Ministero il Dr. Lo Monaco ha fatto rilevare come non sia al momento previsto alcun riferimento temporale per la rilevazione dei dati da prendere a calcolo per la verifica dei requisiti: la data potrebbe essere riferita al bilancio approvato o ad una data infrannuale? Il dottore Giuseppe Vito Forese ha spiegato che tale termine sarà deciso d’accordo con Bankitalia ma è percepibile che sia preferita la prima soluzione. Se i documenti definitivi (decreto ministero e disposizioni attuative) saranno emanati ad esempio in questo mese sarà preso in esame il bilancio 2007 approvato in aprile 2008. I primi Confidi 107 potrebbero essere autorizzati a partire da quella data; l’ipotesi pare abbastanza realistica, Lo Monaco ha fatto chiaramente intendere che il confronto Bankitalia-Confidi aspirante al 107 sarà "assiduo" e quindi i tempi di esame dell’organizzazione in chiave di "vigilanza equivalente" saranno quelli necessari e dipenderanno dagli sforzi che i Confidi metteranno in campo.

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