Rimborso tributi pagati per il sisma del 1990. Una nota

Facendo seguito alle continue richieste di chiarimenti in merito al rimborso dei tributi pagati per il sisma del 1990 ’91 e ’92 è opportuno precisare che tale rimborso non è automatico come si vorrebbe far credere. Infatti la procedura prevede la presentazione di un’istanza di rimborso all’Ufficio dell’Entrate, successivamente entro il termine perentorio di 90 giorni l’Ufficio è tenuto a rispondere. In caso di diniego o silenzio/assenso il contribuente deve comunque presentare un ricorso avanti la Commissione Tributaria provinciale competente nel termine di 60 giorni a far data da diniego dell’Ufficio, ovvero dopo i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa. E’ doveroso precisare altresì che la presentazione del ricorso deve avvenire obbligatoriamente per il tramite di un difensore abilitato, qualora il valore della lite superila somma di  2.500 euro. per importi inferiori il contribuente può difendersi da solo presentando un ricorso e sostenendo fra l’altro le spese vive – marche da bollo, presentazione del fascicolo, ecc. -. Il contribuente che presenta il ricorso in nome proprio non può essere rappresentato da un sindacato ma deve sostenere personalmente l’udienza avanti il collegio giudicante.

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